Art. 12
Trattamento dei dati personali nel sistema di informazione
In vigore dal 4 dic 2024
Trattamento dei dati personali nel sistema di informazione
1. La trasmissione, la conservazione e altri trattamenti dei dati personali all’interno del sistema di informazione possono essere effettuati solo se necessari e proporzionati e unicamente per le finalità seguenti:
a)
sostegno alla comunicazione tra i partecipanti al sistema di informazione riguardo all’attuazione e all’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115;
b)
gestione dei casi da parte dei partecipanti al sistema di informazione nello svolgimento delle loro attività legate all’attuazione e all’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115;
c)
trasformazione commerciale e tecnica dei dati di cui al presente regolamento, se necessaria per consentire lo scambio e l’uso delle informazioni indicati alle lettere a) e b).
2. All’interno del sistema di informazione è possibile trattare unicamente le seguenti categorie di dati personali:
a)
dati identificativi; nome e cognome, identificativo univoco compreso il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), in conformità all’ del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), se applicabile;
b)
recapiti professionali: indirizzo postale e di posta elettronica, paese di residenza o paese della sede legale, numero di telefono e di fax, se del caso;
c)
ruolo dell’utilizzatore del sistema di informazione;
d)
dati sulla geolocalizzazione ai sensi dell’, punto 28, del regolamento (UE) 2023/1115, se consentono di identificare persone fisiche;
e)
autenticazione dell’utilizzatore e dati per l’accesso al sistema di informazione: indirizzo IP e nome utilizzatore.
3. Il sistema di informazione conserva le categorie di dati personali enumerati al paragrafo 2 che sono stati trattati ai fini dell’attuazione e dell’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115.
4. I dati di cui al paragrafo 2 sono conservati utilizzando infrastrutture informatiche situate nello Spazio economico europeo.
5. I dati personali contenuti nelle dichiarazioni di dovuta diligenza sono conservati nel sistema di informazione per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di presentazione della dichiarazione nel sistema. La Commissione può estendere ulteriormente il periodo di conservazione su richiesta individuale dell’utilizzatore del sistema di informazione o del partecipante al sistema di informazione ove necessario affinché questi possa adempiere alle proprie responsabilità e ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/1115.
6. Fatte salve le attività di trattamento dei dati di cui all’ del presente regolamento, ogni partecipante al sistema di informazione è un titolare distinto del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati da esso svolte.
7. Le autorità nazionali di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, assicurano il controllo coordinato del sistema di informazione e del suo uso da parte dei partecipanti e degli utilizzatori conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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