Art. 9
Funzioni e responsabilità della Commissione
In vigore dal 4 dic 2024
Funzioni e responsabilità della Commissione
Oltre ai compiti di cui all’, paragrafo 1, alla Commissione spetta eseguire i compiti seguenti in relazione al sistema di informazione:
a)
fornire conoscenze, formazione e supporto, compresa l’assistenza tecnica, ai partecipanti e agli utilizzatori del sistema di informazione riguardo all’uso del sistema;
b)
dare accesso al sistema ai partecipanti al sistema di informazione designati da ciascuno Stato membro;
c)
dare accesso al sistema agli utilizzatori del sistema di informazione, che sono sotto la supervisione delle autorità competenti;
d)
trattare i dati personali nel sistema di informazione, se prescritto dal presente regolamento o ai fini dell’attuazione e dell’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115;
e)
offrire servizi web che consentano agli utilizzatori del sistema di informazione di presentare e gestire nel sistema in modo automatizzato le dichiarazioni di dovuta diligenza;
f)
offrire servizi web che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di compiere in modo automatizzato nel sistema di informazione le operazioni inerenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza;
g)
offrire l’interfaccia elettronica in applicazione dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2023/1115;
h)
sospendere e revocare l’accesso degli utilizzatori del sistema di informazione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro in cui l’utilizzatore è stabilito o, in caso di utilizzatori stabiliti al di fuori dell’Unione, delle autorità competenti dello Stato membro a cui l’utilizzatore risulta associato in base all’identificativo che ha fornito al momento della registrazione nel sistema di informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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