Art. 2

Introduzione e uso del sistema di informazione

In vigore dal 4 dic 2024
Introduzione e uso del sistema di informazione 1.   La Commissione: a) sviluppa il sistema di informazione come modulo indipendente della piattaforma TRACES; b) provvede al funzionamento, alla manutenzione, al supporto e a qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario del sistema di informazione. 2.   Il sistema di informazione è usato dagli operatori e dai commercianti e, se del caso, dai loro mandatari per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza e per verificare la validità dei numeri di riferimento, ed è usato dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e dalla Commissione per accedere alle dichiarazioni di dovuta diligenza e compiere operazioni ad esse inerenti, tra cui scambiarsi informazioni contenenti dati personali sull’attuazione e sull’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115. Tale scambio di informazioni deve essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 3.   Nel sistema di informazione le dichiarazioni di dovuta diligenza sono assegnate alle autorità competenti come segue: a) se l’utilizzatore del sistema di informazione fornisce informazioni che indicano lo Stato membro nel quale il prodotto interessato entra nel mercato dell’Unione o ne esce, oppure, in assenza di tali informazioni, nel quale il prodotto interessato è immesso o messo a disposizione sul mercato, la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti di tale Stato membro; b) in assenza delle informazioni di cui alla lettera a), la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti dello Stati membro in cui è stabilito l’utilizzatore del sistema di informazione. Se l’utilizzatore del sistema di informazione è stabilito al di fuori dell’Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti dello Stato membro a cui l’utilizzatore risulta associato in base all’identificativo che ha fornito al momento della registrazione nel sistema di informazione.
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