Art. 23

Informativa sulle cripto-attività

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sulle cripto-attività Gli enti pubblicano le informazioni per il calcolo dei requisiti di fondi propri delle esposizioni alle cripto-attività conformemente all'articolo 501 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 22 «Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività» dell'allegato I.
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Informativa sulle cripto-attività (Art. 23 Regolamento (UE) 2024/3172) — Testo vigente | Portale Normativo