Art. 23
Informativa sulle cripto-attività
In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sulle cripto-attività
Gli enti pubblicano le informazioni per il calcolo dei requisiti di fondi propri delle esposizioni alle cripto-attività conformemente all'articolo 501 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 22 «Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività» dell'allegato I.
Storico versioni
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