Art. 22
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 21 - «Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance» dell'allegato I. Tali informazioni comprendono quanto segue:
a)
informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance;
b)
informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici;
c)
informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici;
d)
informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell' del regolamento (UE) 2020/852 nei confronti delle controparti soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (12);
e)
informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell' del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
2. Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell' del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (13).
Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all' del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:
a)
possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle rispettive controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito;
b)
qualora la controparte non possa o non intenda fornire i dati in questione su base bilaterale, possono ricorrere a stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate;
c)
se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, o non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy, o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le loro controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello.
Ai fini della lettera a), gli enti informano le loro controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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