Art. 8

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri – obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri – obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata 1.   Gli enti tenuti a pubblicare le informazioni di cui all’articolo 438, lettere e) o h), o all’articolo 452, lettere b), g) o h), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o all’articolo 433 quater di tale regolamento, su base individuale conformemente all’ del medesimo regolamento o su base consolidata conformemente all’ dello stesso, trasmettono le informazioni specificate nei modelli C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 e C 34.11 della sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento. 2.   Gli enti tenuti a pubblicare le informazioni di cui all’articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o all’articolo 433 quater di tale regolamento, su base individuale conformemente all’ del medesimo regolamento o su base consolidata conformemente all’ dello stesso, trasmettono le informazioni specificate nel modello C 34.07 della sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento.
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Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri – obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/3117) — Testo vigente | Portale Normativo