Art. 10

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che sono soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che sono soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata 1.   Quando le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, esse trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento come segue: a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da C 01.00 a C 05.02 di cui all’allegato I, sezione 1, del presente regolamento con frequenza trimestrale; b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nei modelli C 06.01 e C 06.02 di cui all’allegato I, sezione 1, del presente regolamento con frequenza semestrale. 2.   Quando le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, esse trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento come segue: a) le informazioni specificate all’, paragrafi da 1 a 4, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli; b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nei modelli C 06.01 e C 06.02 di cui all’allegato I, sezione 1, del presente regolamento con frequenza semestrale.
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Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che sono soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/3117) — Testo vigente | Portale Normativo