Art. 11
Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
Gli enti che segnalano le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente all’articolo 430, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nella sezione 2 – «Segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente agli IFRS» dell’allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti:
a)
le informazioni specificate nei modelli da F 01.01 a F 19.00 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale;
b)
le informazioni specificate nei modelli da F 30.01 a F 31.02 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza semestrale;
c)
le informazioni specificate nei modelli da F 40.01 a F 46.00 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza annuale;
d)
le informazioni specificate nei modelli da F 20.01 a F 20.07.1 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;
e)
le informazioni specificate nel modello F 21.00 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello F 01.01 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento;
f)
le informazioni specificate nei modelli F 22.01 e F 22.02 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello F 02.00 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento;
g)
le informazioni specificate nei modelli da F 23.01 a F 26.00 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i)
l’ente non è un ente piccolo e non complesso;
ii)
il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dell’ente che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, di tale regolamento è pari o superiore al 5 %;
h)
le informazioni specificate nel modello F 47.00 di cui all’allegato I, sezione 2, del presente regolamento con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.
Ai fini della lettera g), punto ii), il rapporto non comprende, nel numeratore o nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.
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