Art. 13

Segnalazione, ai sensi dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazione, ai sensi dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili 1.   Gli enti presentano i dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata specificati nella sezione 4 – «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all’allegato I del presente regolamento con frequenza annuale. 2.   Gli enti presentano i dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale specificati nella sezione 4 – «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all’allegato I del presente regolamento con frequenza annuale. 3.   Se un ente ha una succursale in un altro Stato membro, detta succursale presenta all’autorità competente dello Stato membro ospitante i dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 specificati nella sezione 4 – «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all’allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.
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Segnalazione, ai sensi dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/3117) — Testo vigente | Portale Normativo