Art. 13
Segnalazione, ai sensi dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazione, ai sensi dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili
1. Gli enti presentano i dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata specificati nella sezione 4 – «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all’allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.
2. Gli enti presentano i dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale specificati nella sezione 4 – «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all’allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.
3. Se un ente ha una succursale in un altro Stato membro, detta succursale presenta all’autorità competente dello Stato membro ospitante i dati aggregati di cui all’articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 specificati nella sezione 4 – «Segnalazione di informazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili» di cui all’allegato I del presente regolamento con frequenza annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3117:oj#art-13