Art. 3
Date d’invio per le segnalazioni
In vigore dal 29 nov 2024
Date d’invio per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui all’allegato I alle autorità competenti entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio:
a)
segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;
b)
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
c)
segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;
d)
segnalazioni annuali: 11 febbraio.
2. Laddove la data d’invio coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, gli enti interessati trasmettono i dati il giorno lavorativo successivo.
3. Gli enti che segnalano le informazioni finanziarie di cui all’allegato I o le informazioni trasmesse a norma dell’ o le informazioni ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile, come previsto dall’, paragrafo 3, possono adattare le date d’invio in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Gli enti possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, gli enti trasmettono senza indebito ritardo i dati sottoposti a revisione contabile. I dati non sottoposti a revisione contabile sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Gli enti trasmettono alle autorità competenti senza indebito ritardo le rettifiche apportate ai dati segnalati diverse dalle rettifiche di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
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