Art. 2
Date di riferimento per le segnalazioni
In vigore dal 29 nov 2024
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti le informazioni, di cui all’allegato I, sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a)
segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
b)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c)
segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
d)
segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Gli enti segnalano le informazioni finanziarie di cui all’allegato I conformemente agli IFRS e alle discipline contabili nazionali e con riferimento a un determinato periodo, cumulativamente dal primo giorno dell’esercizio contabile alla data di riferimento.
3. Laddove la legislazione nazionale consenta loro di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile e qualora la fine dell’esercizio contabile non corrisponda a quella dell’anno civile, gli enti possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni onde allinearle alla fine dell’esercizio contabile, in modo che le informazioni finanziarie, le informazioni trasmesse a norma dell’ e le informazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale esercizio contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3117:oj#art-2