Art. 17

Conseguenze della non conformità

In vigore dal 28 nov 2024
Conseguenze della non conformità I sistemi nazionali di certificazione stabiliscono le conseguenze della non conformità di una soluzione di portafoglio certificata e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale detta soluzione è fornita ai requisiti di cui al presente regolamento. Tra tali conseguenze figurano gli aspetti seguenti: 1) l’obbligo per l’organismo di certificazione di informare il titolare del certificato di conformità e di chiedere a quest’ultimo di applicare misure correttive; 2) l’obbligo per l’organismo di certificazione di informare altre autorità di vigilanza del mercato pertinenti qualora la non conformità riguardi la legislazione dell’Unione pertinente; 3) le condizioni per l’attuazione di azioni correttive da parte del titolare del certificato di conformità; 4) le condizioni per la sospensione di un certificato di conformità da parte dell’organismo di certificazione e per il ripristino di tale certificato una volta sanata la non conformità; 5) le condizioni per l’annullamento di un certificato di conformità da parte dell’organismo di certificazione; 6) le conseguenze della non conformità da parte dell’organismo di certificazione ai requisiti del sistema nazionale di certificazione.
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Conseguenze della non conformità (Art. 17 Regolamento (UE) 2024/2981) — Testo vigente | Portale Normativo