Art. 16
Attività di vigilanza
In vigore dal 28 nov 2024
Attività di vigilanza
1. I sistemi nazionali di certificazione impongono agli organismi di certificazione di attuare attività di vigilanza consistenti nella valutazione dei processi in combinazione con prove o ispezioni casuali.
2. I sistemi nazionali di certificazione prevedono l’obbligo per i titolari dei sistemi di monitorare il rispetto, da parte degli organismi di certificazione, dei loro obblighi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 e dei sistemi nazionali di certificazione, se del caso.
3. I sistemi nazionali di certificazione prevedono l’obbligo per gli organismi di certificazione di monitorare quanto segue:
a)
il rispetto, da parte dei titolari di un certificato di conformità rilasciato nell’ambito di sistemi nazionali di certificazione, dei loro obblighi in materia di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 e dei sistemi nazionali di certificazione;
b)
la conformità della soluzione di portafoglio certificata ai requisiti stabiliti nei sistemi nazionali di certificazione.
Storico versioni
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