Art. 19

Conservazione delle registrazioni

In vigore dal 28 nov 2024
Conservazione delle registrazioni 1.   I sistemi nazionali di certificazione prevedono requisiti per gli organismi di certificazione relativi a un sistema di registrazione di tutte le informazioni pertinenti prodotte in relazione alle attività di valutazione della conformità da essi svolte, compresi i dati rilasciati e ricevuti dai fornitori di soluzioni di portafoglio e dei regimi di identificazione elettronica nel contesto dei quali dette soluzioni sono fornite. Le registrazioni di tali informazioni sono conservate in modo sicuro. Le registrazioni possono essere conservate elettronicamente e rimangono accessibili per tutto il tempo prescritto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale e per almeno cinque anni dopo l’annullamento o la scadenza del certificato di conformità pertinente. 2.   I sistemi nazionali di certificazione stabiliscono requisiti affinché il titolare del certificato di conformità conservi le informazioni seguenti in modo sicuro ai fini del presente regolamento e per almeno cinque anni dopo l’annullamento o la scadenza del certificato di conformità pertinente: a) registrazioni delle informazioni fornite all’organismo di certificazione o a uno qualsiasi dei suoi subappaltatori durante il processo di certificazione; b) campioni di componenti hardware inclusi nell’ambito di applicazione della certificazione per la soluzione di portafoglio. 3.   I sistemi nazionali di certificazione impongono al titolare del certificato di conformità di mettere le informazioni di cui al paragrafo 1, su richiesta, a disposizione dell’organismo di certificazione o dell’organismo di vigilanza di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.
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Conservazione delle registrazioni (Art. 19 Regolamento (UE) 2024/2981) — Testo vigente | Portale Normativo