Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 28 nov 2024
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce obblighi in materia di notifiche che consentono la convalida:
(1)
dei registri elettronici utilizzati da uno Stato membro per pubblicare informazioni sulle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate in tale Stato membro a norma dell’articolo 5 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 («registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio»), dell’ubicazione dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio e dell’identificazione dei conservatori dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio;
(2)
dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate;
(3)
dell’autenticità e della validità delle unità di portafoglio;
(4)
dell’identificazione dei fornitori di portafogli;
(5)
dell’autenticità dei dati di identificazione personale;
(6)
dell’identificazione dei fornitori di dati di identificazione personale;
da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione, in particolare dell’architettura e del quadro di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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