Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «fornitore del portafoglio»: una persona fisica o giuridica che fornisce soluzioni di portafoglio; (2) «fornitore di dati di identificazione personale»: la persona fisica o giuridica responsabile del rilascio e della revoca dei dati di identificazione personale e che garantisce che i dati di identificazione personale di un utente siano associati crittograficamente a un’unità di portafoglio; (3) «parte facente affidamento sul portafoglio»: una parte facente affidamento che intende fare affidamento sulle unità di portafoglio per la prestazione di servizi pubblici o privati mediante interazione digitale; (4) «registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio»: un registro elettronico utilizzato da uno Stato membro per rendere pubbliche le informazioni sulle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate in tale Stato membro a norma dell’articolo 5 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014; (5) «conservatore dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio»: l’organismo incaricato di redigere e mantenere l’elenco delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate stabilite nel proprio territorio e che è stato designato da uno Stato membro; (6) «unità di portafoglio»: una configurazione unica di una soluzione di portafoglio che comprende istanze di portafoglio, applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio e dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio forniti da un fornitore del portafoglio a un singolo utente del portafoglio; (7) «soluzione di portafoglio»: una combinazione di software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni, comprese le istanze di portafoglio, una o più applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio e uno o più dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio; (8) «istanza di portafoglio»: l’applicazione installata e configurata su un dispositivo o su un ambiente di un utente del portafoglio, che fa parte di un’unità di portafoglio, e che l’utente del portafoglio utilizza per interagire con l’unità di portafoglio; (9) «applicazione crittografica sicura per il portafoglio»: un’applicazione che gestisce risorse critiche tramite un collegamento alle funzioni crittografiche e non crittografiche fornite dal dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio e l’uso di tali funzioni; (10) «dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio»: un dispositivo resistente alle manomissioni che fornisce un ambiente collegato all’applicazione crittografica sicura per il portafoglio e da essa utilizzato per proteggere le risorse critiche e fornire funzioni crittografiche per l’esecuzione sicura di operazioni critiche; (11) «risorse critiche»: risorse all’interno di un’unità di portafoglio o ad essa relative, di importanza tale che un’eventuale compromissione della loro disponibilità, riservatezza o integrità avrebbe un effetto estremamente grave e debilitante sulla possibilità di fare affidamento sull’unità di portafoglio; (12) «utente del portafoglio»: un utente che ha il controllo dell’unità di portafoglio; (13) «fornitore di certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio»: una persona fisica o giuridica incaricata da uno Stato membro di rilasciare certificati di accesso delle parti facenti affidamento alle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate in tale Stato membro. (14) «certificato di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio»: un certificato per sigilli elettronici o firme elettroniche che autenticano e convalidano la parte facente affidamento sul portafoglio, rilasciato da un fornitore di certificati di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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