Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 28 nov 2024
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce obblighi in materia di notifiche che consentono la convalida: (1) dei registri elettronici utilizzati da uno Stato membro per pubblicare informazioni sulle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate in tale Stato membro a norma dell’articolo 5 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 («registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio»), dell’ubicazione dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio e dell’identificazione dei conservatori dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio; (2) dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate; (3) dell’autenticità e della validità delle unità di portafoglio; (4) dell’identificazione dei fornitori di portafogli; (5) dell’autenticità dei dati di identificazione personale; (6) dell’identificazione dei fornitori di dati di identificazione personale; da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione, in particolare dell’architettura e del quadro di riferimento.
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