Art. 27

Costi del sistema informatico decentrato

In vigore dal 27 nov 2024
Costi del sistema informatico decentrato 1.   Ciascuno Stato membro o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile. 2.   Ciascuno Stato membro o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi pertinenti sistemi informatici nazionali o, se del caso, di altri sistemi informatici per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. 3.   Eurojust sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla sua competenza. 4.   Eurojust sostiene i costi della creazione e dell'adattamento del suo sistema di gestione dei casi per renderlo interoperabile con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tale sistema.
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Costi del sistema informatico decentrato (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/3011) — Testo vigente | Portale Normativo