Art. 26
Software di implementazione di riferimento
In vigore dal 27 nov 2024
Software di implementazione di riferimento
1. La Commissione è responsabile della creazione, dell'accessibilità, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Eurojust può utilizzare il software di implementazione di riferimento di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
4. Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.
Storico versioni
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