Art. 23

Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire

In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire L'autorità richiesta o, se del caso, un'altra autorità competente fornisce all'autorità richiedente informazioni in merito all'interruzione del procedimento penale o a qualsiasi decisione presa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e sia stata presa a seguito di una decisione nel merito del caso, impedendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato. Tale autorità fornisce altresì informazioni relative all'esecuzione definitiva della pena irrogata ovvero altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta definitiva presa al termine del procedimento penale. Almeno le parti essenziali delle informazioni e della decisione definitiva di cui al primo comma del presente articolo sono tradotte in una lingua ufficiale dello Stato richiedente o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato conformemente all', paragrafo 1, lettera d).
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Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire (Art. 23 Regolamento (UE) 2024/3011) — Testo vigente | Portale Normativo