Art. 3
Ricevimento della domanda di autorizzazione e conferma di ricevimento
In vigore dal 31 ott 2024
Ricevimento della domanda di autorizzazione e conferma di ricevimento
Le autorità competenti inviano al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. La conferma di ricevimento include i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale dell’autorità competente che tratta la domanda.
Storico versioni
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