Art. 3

Ricevimento della domanda di autorizzazione e conferma di ricevimento

In vigore dal 31 ott 2024
Ricevimento della domanda di autorizzazione e conferma di ricevimento Le autorità competenti inviano al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. La conferma di ricevimento include i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale dell’autorità competente che tratta la domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:306:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo