Art. 5

Comunicazione della decisione

In vigore dal 31 ott 2024
Comunicazione della decisione Le autorità competenti notificano al richiedente la loro decisione di concessione o rifiuto dell’autorizzazione, di cui all’articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.
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