Art. 2
Presentazione della domanda di autorizzazione
In vigore dal 31 ott 2024
Presentazione della domanda di autorizzazione
1. Una persona giuridica o un’altra impresa che chiede l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (nel seguito «richiedente») presenta all’autorità competente la domanda di autorizzazione compilando il modulo di cui all’allegato del presente regolamento.
2. La persona giuridica o altra impresa presenta la domanda in modo tale da consentire la memorizzazione delle informazioni garantendone l’accessibilità per consultazioni future e la riproduzione delle informazioni memorizzate.
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