Art. 13

Norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato

In vigore dal 31 ott 2024
Norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato 1.   Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti: a) le regole relative all’ammissione delle cripto-attività alla negoziazione; b) la procedura di approvazione per l’ammissione delle cripto-attività alla negoziazione, compresa l’adeguata verifica della clientela effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2015/849; c) l’elenco delle categorie di cripto-attività che non saranno ammesse alla negoziazione e i motivi di tale esclusione; d) le politiche, le procedure e le commissioni per l’ammissione alla negoziazione, unitamente a una descrizione, se del caso, dell’adesione, degli sconti e delle relative condizioni; e) le norme che disciplinano l’esecuzione degli ordini, comprese eventuali procedure di cancellazione degli ordini eseguiti e per la comunicazione di tali informazioni ai partecipanti al mercato; f) le politiche, le procedure e i metodi messi in atto per valutare l’adeguatezza delle cripto-attività conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114; g) i sistemi, le procedure e i dispositivi attuati per conformarsi all’articolo 76, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114; h) le modalità con cui rendere pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta, lo spessore degli interessi di negoziazione ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione e il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione, conformemente all’articolo 76, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2023/1114; i) le strutture tariffarie e una giustificazione del modo in cui tali strutture sono conformi all’articolo 76, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2023/1114; j) i sistemi, le procedure e i dispositivi attuati per tenere a disposizione dell’autorità competente i dati relativi a tutti gli ordini o il meccanismo per garantire che l’autorità competente abbia accesso al book di negoziazione e a qualsiasi altro sistema di negoziazione; k) per quanto riguarda il regolamento delle operazioni: i) se il regolamento definitivo delle operazioni è avviato nel registro distribuito o al di fuori di esso; ii) l’intervallo di tempo durante il quale è avviato il regolamento definitivo delle operazioni in cripto-attività; iii) il modo per verificare la disponibilità di fondi e cripto-attività; iv) il modo per confermare i dettagli pertinenti delle operazioni; v) le misure previste per limitare i mancati regolamenti; vi) il momento in cui il regolamento è definitivo e il momento di avvio del regolamento definitivo dopo l’esecuzione dell’operazione; l) le politiche, le procedure e i sistemi messi in atto per individuare e prevenire gli abusi di mercato, comprese le informazioni sulle comunicazioni all’autorità competente di eventuali casi di abuso di mercato. 2.   I richiedenti che intendono gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività forniscono all’autorità competente una copia delle norme operative della piattaforma di negoziazione ed eventuali procedure e sistemi per individuare e prevenire gli abusi di mercato.
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