Art. 14
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
In vigore dal 31 ott 2024
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti:
a)
una descrizione della politica commerciale stabilita conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
una descrizione del metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che il richiedente propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività conformemente all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, compreso il modo in cui il volume e la volatilità di mercato delle cripto-attività incidono sul meccanismo di determinazione del prezzo.
Storico versioni
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