Art. 11
Procedure di trattamento dei reclami
In vigore dal 31 ott 2024
Procedure di trattamento dei reclami
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente una descrizione dettagliata delle loro procedure di trattamento dei reclami, compresi tutti gli elementi seguenti:
a)
informazioni sulle risorse umane e tecniche assegnate al trattamento dei reclami;
b)
informazioni sulla persona responsabile delle risorse destinate alla gestione dei reclami, unitamente a un curriculum vitae che indichi l’istruzione, la formazione professionale e l’esperienza professionale pertinenti che giustificano le conoscenze, le competenze e l’esperienza ai fini dell’adempimento delle responsabilità attribuite a tale persona;
c)
in che modo il richiedente garantisce la conformità al regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
d)
in che modo il richiedente informerà i clienti o potenziali clienti della possibilità di presentare un reclamo a titolo gratuito, la collocazione di tali informazioni sul sito web del richiedente o su qualsiasi altro dispositivo digitale pertinente che possa essere utilizzato dai clienti per accedere ai servizi per le cripto-attività e al contenuto delle informazioni fornite;
e)
le modalità di tenuta delle registrazioni del richiedente in relazione ai reclami;
f)
la tempistica prevista nelle procedure di trattamento dei reclami del richiedente per indagare, rispondere e, se del caso, adottare misure in risposta ai reclami ricevuti;
g)
in che modo il richiedente informerà i clienti o potenziali clienti dei mezzi di ricorso disponibili;
h)
le fasi procedurali fondamentali del richiedente nel decidere in merito a un reclamo e le modalità con cui il richiedente comunicherà tale decisione al cliente o potenziale cliente che ha presentato il reclamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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