Art. 11 · Procedure di trattamento dei reclami

Art. 11

Procedure di trattamento dei reclami

In vigore dal 31 ott 2024
Procedure di trattamento dei reclami Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente una descrizione dettagliata delle loro procedure di trattamento dei reclami, compresi tutti gli elementi seguenti: a) informazioni sulle risorse umane e tecniche assegnate al trattamento dei reclami; b) informazioni sulla persona responsabile delle risorse destinate alla gestione dei reclami, unitamente a un curriculum vitae che indichi l’istruzione, la formazione professionale e l’esperienza professionale pertinenti che giustificano le conoscenze, le competenze e l’esperienza ai fini dell’adempimento delle responsabilità attribuite a tale persona; c) in che modo il richiedente garantisce la conformità al regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114; d) in che modo il richiedente informerà i clienti o potenziali clienti della possibilità di presentare un reclamo a titolo gratuito, la collocazione di tali informazioni sul sito web del richiedente o su qualsiasi altro dispositivo digitale pertinente che possa essere utilizzato dai clienti per accedere ai servizi per le cripto-attività e al contenuto delle informazioni fornite; e) le modalità di tenuta delle registrazioni del richiedente in relazione ai reclami; f) la tempistica prevista nelle procedure di trattamento dei reclami del richiedente per indagare, rispondere e, se del caso, adottare misure in risposta ai reclami ricevuti; g) in che modo il richiedente informerà i clienti o potenziali clienti dei mezzi di ricorso disponibili; h) le fasi procedurali fondamentali del richiedente nel decidere in merito a un reclamo e le modalità con cui il richiedente comunicherà tale decisione al cliente o potenziale cliente che ha presentato il reclamo.
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