Art. 8

Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

In vigore dal 31 ott 2024
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività fornisce all’autorità competente le informazioni seguenti: a) una descrizione della politica commerciale stabilita conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114; b) il metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che l’ente notificante propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività conformemente all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, compreso il modo in cui il volume e la volatilità di mercato delle cripto-attività incidono sul meccanismo di determinazione del prezzo.
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