Art. 7

Norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato

In vigore dal 31 ott 2024
Norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato 1.   Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività fornisce all’autorità competente le informazioni seguenti: a) le regole relative all’ammissione delle cripto-attività alla negoziazione; b) la procedura di approvazione per l’ammissione delle cripto-attività alla negoziazione, compresa l’adeguata verifica della clientela effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2015/849; c) l’elenco delle categorie di cripto-attività che non saranno ammesse alla negoziazione e i motivi di tale esclusione; d) le politiche, le procedure e le commissioni per l’ammissione alla negoziazione, unitamente a una descrizione, se del caso, dell’adesione, degli sconti e delle relative condizioni; e) le norme che disciplinano l’esecuzione degli ordini, comprese eventuali procedure di cancellazione degli ordini eseguiti e per la comunicazione di tali informazioni ai partecipanti al mercato; f) i metodi messi in atto per valutare l’adeguatezza delle cripto-attività conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114; g) i sistemi, le procedure e i dispositivi attuati per conformarsi all’articolo 76, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114; h) le modalità con cui rendere pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta, lo spessore degli interessi di negoziazione ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le sue piattaforme di negoziazione e il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulla sua piattaforma di negoziazione, conformemente all’articolo 76, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2023/1114; i) le strutture tariffarie e una giustificazione del modo in cui tali strutture sono conformi all’articolo 76, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2023/1114; j) i sistemi, le procedure e i dispositivi attuati per tenere a disposizione dell’autorità competente i dati relativi a tutti gli ordini o il meccanismo per garantire che l’autorità competente abbia accesso al book di negoziazione e a qualsiasi altro sistema di negoziazione; k) per quanto riguarda il regolamento delle operazioni: i) se il regolamento definitivo delle operazioni è avviato nel registro distribuito o al di fuori di esso; ii) l’intervallo di tempo durante il quale è avviato il regolamento definitivo delle operazioni in cripto-attività; iii) il modo per verificare la disponibilità di fondi e cripto-attività; iv) il modo per confermare i dettagli pertinenti delle operazioni; v) le misure previste per limitare i mancati regolamenti; vi) il momento in cui il regolamento è definitivo e il momento di avvio del regolamento definitivo dopo l’esecuzione dell’operazione; l) le procedure e i sistemi messi in atto per individuare e prevenire gli abusi di mercato, comprese le informazioni sulle comunicazioni all’autorità competente di eventuali casi di abuso di mercato. 2.   Gli enti notificanti che intendono gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività forniscono all’autorità competente una copia delle norme operative della piattaforma di negoziazione ed eventuali procedure per individuare e prevenire gli abusi di mercato.
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Norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato (Art. 7 Regolamento (UE) 2025/303) — Testo vigente | Portale Normativo