Art. 8
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
In vigore dal 31 ott 2024
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività fornisce all’autorità competente le informazioni seguenti:
a)
una descrizione della politica commerciale stabilita conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
il metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che l’ente notificante propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività conformemente all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, compreso il modo in cui il volume e la volatilità di mercato delle cripto-attività incidono sul meccanismo di determinazione del prezzo.
Storico versioni
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