Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 ott 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «area monetaria unica»: uno o più paesi aventi la stessa valuta ufficiale; 2) «portafoglio custodito»: l’indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività assicura la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private; 3) «portafoglio non custodito»: l’indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui l’utente controlla i mezzi di accesso alle cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2025/298) — Testo vigente | Portale Normativo