Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 ott 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«area monetaria unica»: uno o più paesi aventi la stessa valuta ufficiale;
2)
«portafoglio custodito»: l’indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività assicura la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;
3)
«portafoglio non custodito»: l’indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui l’utente controlla i mezzi di accesso alle cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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