Art. 4

Calcolo del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni

In vigore dal 31 ott 2024
Calcolo del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni 1.   L’emittente calcola il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114 per ciascuna area monetaria unica, nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le comunicazioni indicate di seguito: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. 2.   Il valore delle operazioni di cui al paragrafo 1 è comunicato nella valuta ufficiale dello Stato membro d’origine dell’emittente. 3.   L’emittente determina il valore delle operazioni di cui al paragrafo 1 nel modo seguente: a) se il paniere di attività cui si riferisce il token collegato ad attività comprende una o più valute ufficiali diverse dalla valuta ufficiale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’emittente determina il valore delle rispettive operazioni giornaliere utilizzando i pertinenti tassi di cambio applicabili alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento applicabile conformemente alla valutazione, o ai principi di valutazione, del token collegato ad attività di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114; b) se il paniere di attività cui si riferisce il token collegato ad attività comprende attività diverse da una valuta ufficiale, l’emittente determina il valore delle rispettive operazioni giornaliere utilizzando i prezzi di mercato calcolati alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento applicabile, ogniqualvolta possibile, conformemente alla valutazione, o ai principi di valutazione, del token collegato ad attività di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 36, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2023/1114; c) per quanto riguarda i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro, l’emittente determina il valore delle rispettive operazioni giornaliere utilizzando i pertinenti tassi di cambio applicabili alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento applicabile.
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Calcolo del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2025/298) — Testo vigente | Portale Normativo