Art. 22

Sistema informatizzato

In vigore dal 25 ott 2024
Sistema informatizzato Il sistema informatizzato di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, istituito dalla Commissione, garantisce lo scambio sicuro di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Il sistema informatizzato di cui al primo comma garantisce una politica di sicurezza informatica applicabile al personale che utilizza il sistema conformemente alle pertinenti norme dell'Unione, in particolare alla decisione (UE, Euratom) 2017/46. I dati individuali ottenuti durante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono utilizzati conformemente agli di tale regolamento.
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Sistema informatizzato (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/2746) — Testo vigente | Portale Normativo