Art. 23
Clausola di revisione
In vigore dal 25 ott 2024
Clausola di revisione
1. Le definizioni delle variabili di cui all'allegato VIII del presente regolamento, le disposizioni finanziarie di cui alla sezione 4 del presente regolamento e le disposizioni relative alla trasmissione dei dati di cui alla sezione 5 del presente regolamento sono riviste dalla Commissione entro e non oltre il 30 settembre 2027, secondo la procedura di cui all'articolo 19 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009.
2. La revisione di cui al paragrafo 1 è preceduta dall'analisi, da parte della Commissione, della fattibilità delle modifiche proposte al presente regolamento basata, tra l'altro, sui contributi degli Stati membri.
Storico versioni
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