Art. 3

Incidenti ricorrenti connessi alle TIC

In vigore dal 23 ott 2024
Incidenti ricorrenti connessi alle TIC Le entità finanziarie che forniscono informazioni su incidenti ricorrenti connessi alle TIC non gravi che soddisfano cumulativamente le condizioni per la sussistenza di un incidente grave connesso alle TIC di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1772 trasmettono tali informazioni in forma aggregata.
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