Art. 1

Modello per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC

In vigore dal 23 ott 2024
Modello per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC 1.   Le entità finanziarie utilizzano il modello di cui all’allegato I per trasmettere la notifica iniziale, la relazione intermedia e la relazione finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554 come segue: a) le entità finanziarie che presentano una notifica iniziale compilano i campi di dati del modello che corrispondono alle informazioni da fornire a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione (7) e possono, qualora dispongano già di tali informazioni, completare i campi di dati la cui compilazione non è richiesta per una notifica iniziale ma è richiesta per una relazione intermedia o finale; b) le entità finanziarie che presentano una relazione intermedia compilano i campi di dati del modello che corrispondono alle informazioni da fornire a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/301 e possono, qualora dispongano già di tali informazioni, completare i campi di dati la cui compilazione non è richiesta per la relazione intermedia ma è richiesta per la relazione finale. c) le entità finanziarie che presentano una relazione finale compilano i campi di dati del modello che corrispondono alle informazioni da fornire a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/301 2.   Le entità finanziarie garantiscono che le informazioni contenute nella notifica iniziale, nella relazione intermedia e nella relazione finale siano complete e accurate. 3.   Le entità finanziarie forniscono stime dei valori sulla base di altri dati e informazioni disponibili, nella misura del possibile, qualora non siano disponibili dati accurati al momento della trasmissione della notifica iniziale o della relazione intermedia. 4.   All’atto della trasmissione di una relazione intermedia o finale, le entità finanziarie utilizzano il modello di cui all’allegato I per fornire tutte le informazioni richieste e aggiornare, se del caso, le informazioni precedentemente fornite nella notifica iniziale o nella relazione intermedia. 5.   All’atto della compilazione del modello di cui all’allegato I le entità finanziarie seguono il glossario dei dati e le istruzioni di cui all’allegato II.
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