Art. 4
Uso di canali elettronici sicuri
In vigore dal 23 ott 2024
Uso di canali elettronici sicuri
1. Le entità finanziarie utilizzano canali elettronici sicuri messi a disposizione dalla rispettiva autorità competente per la trasmissione della notifica iniziale e delle relazioni intermedia e finale.
2. Le entità finanziarie che non sono in grado di utilizzare i canali elettronici sicuri messi a disposizione dalla rispettiva autorità competente informano la propria autorità competente in merito a un incidente grave connesso alle TIC mediante altri mezzi sicuri, d’intesa con l’autorità competente. Se richiesto dall’autorità competente, le entità finanziarie trasmettono nuovamente la notifica iniziale oppure la relazione intermedia o finale, attraverso il canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla rispettiva autorità competente appena sono in grado di farlo.
Storico versioni
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