Art. 26

Orientamenti

In vigore dal 23 ott 2024
Orientamenti 1.   Al fine di agevolare l’attuazione e di assicurarne la coerenza, la Commissione pubblica orientamenti per assistere gli operatori economici nell’applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione all’agevolazione della conformità da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. 2.   Qualora intenda fornire gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione affronta almeno gli aspetti seguenti: a) l’ambito di applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione alle soluzioni di elaborazione dati da remoto e ai software liberi e open-source; b) l’applicazione di periodi di assistenza in relazione a particolari categorie di prodotti con elementi digitali; c) orientamenti destinati ai fabbricanti soggetti al presente regolamento che sono anche soggetti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione diverse dal presente regolamento o ad altri atti giuridici dell’Unione correlati; d) il concetto di modifica sostanziale. La Commissione mantiene inoltre un elenco facilmente fruibile degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. 3.   Nell’elaborare gli orientamenti a norma del presente articolo, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti.
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Orientamenti (Art. 26 Regolamento (UE) 2024/2847) — Testo vigente | Portale Normativo