Art. 28
Dichiarazione di conformità UE
In vigore dal 23 ott 2024
Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE è redatta dai fabbricanti in conformità dell’, paragrafo 12, e attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cibersicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato V e contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII. Tale dichiarazione è opportunamente aggiornata. È resa disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto con elementi digitali è immesso o messo a disposizione sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’, paragrafo 20, ha la struttura tipo di cui all’allegato VI. È resa disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto con elementi digitali è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. Se al prodotto con elementi digitali si applicano più atti giuridici dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è redatta un’unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti questi atti giuridici dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti giuridici dell’Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto con elementi digitali.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento aggiungendo elementi al contenuto minimo della dichiarazione di conformità UE di cui all’allegato V per tenere conto degli sviluppi tecnologici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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