Art. 11
Sicurezza generale dei prodotti
In vigore dal 23 ott 2024
Sicurezza generale dei prodotti
In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/988, il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI di tale regolamento si applicano ai prodotti con elementi digitali per quanto riguarda gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non contemplati dal presente regolamento qualora tali prodotti non siano soggetti a requisiti specifici di sicurezza imposti da altra «normativa di armonizzazione dell’Unione» ai sensi dell’, punto 27), del regolamento (UE) 2023/988.
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