Art. 12

Sistemi di IA ad alto rischio

In vigore dal 23 ott 2024
Sistemi di IA ad alto rischio 1.   Fatti salvi i requisiti relativi all’accuratezza e alla robustezza di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1689, i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’ di tale regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alla cibersicurezza di cui all’ di tale regolamento qualora: a) tali prodotti soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I; b) i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II; e c) il conseguimento del livello di protezione della cibersicurezza richiesta a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1689 sia dimostrato nella dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali e i requisiti di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, del presente articolo si applica la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dall’ del regolamento (UE) 2024/1689. Ai fini di tale valutazione, gli organismi notificati che sono competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2024/1689 sono anche competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all’ del presente regolamento sia stata valutata nel contesto della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i prodotti con elementi digitali importanti di cui all’allegato III del presente regolamento che sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, del presente regolamento e i prodotti con elementi digitali critici elencati nell’allegato IV del presente regolamento che sono tenuti a ottenere un certificato europeo di cibersicurezza ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento o, in assenza di tale certificato, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, e che sono anche classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2024/1689 e ai quali si applica la procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2024/1689, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità previste dal presente regolamento per quanto riguarda i requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti nel presente regolamento. 4.   I fabbricanti di prodotti con elementi digitali di cui al paragrafo 1 del presente regolamento possono partecipare agli spazi di sperimentazione normativa per l’IA di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1689.
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Sistemi di IA ad alto rischio (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/2847) — Testo vigente | Portale Normativo