Art. 11 · Sicurezza generale dei prodotti

Art. 11

Sicurezza generale dei prodotti

In vigore dal 23 ott 2024
Sicurezza generale dei prodotti In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/988, il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI di tale regolamento si applicano ai prodotti con elementi digitali per quanto riguarda gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non contemplati dal presente regolamento qualora tali prodotti non siano soggetti a requisiti specifici di sicurezza imposti da altra «normativa di armonizzazione dell’Unione» ai sensi dell’, punto 27), del regolamento (UE) 2023/988.
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