Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 23 ott 2024
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’, punto 7), lettera g), e punti da 11) a 14), si applicano a decorrere dal 5 marzo 2026. 3.   L’, punto 3), l’, punto 6), lettere b) e c), l’, punto 7), lettere da a) a f), l’, punto 10), lettera a), punti i), ii) e iii), l’, punto 10), lettere b) e c), e l’, punto 21), lettera a), in relazione all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, e l’, punto 6), lettere a), b), c) ed e), del presente regolamento modificativo si applicano a decorrere dal 5 giugno 2026. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all’, punto 14), lettera a), e punto 15), entro il 5 giugno 2026.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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