Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 23 ott 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 All’articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi in un formato leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune. L’autorità competente della sede di negoziazione può richiedere tali dati su base continuativa. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell’ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3. L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni e i formati riguardanti i dati rilevanti dell’ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all’articolo 26. Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l’ordine, il codice identificativo dell’ordine, la data e l’ora di trasmissione dell’ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell’ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell’operazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 5 settembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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