Art. 58
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 ott 2024
Disposizioni transitorie
1. L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 continuano ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026.
2. L’organo di valutazione delle prestazioni designato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 continua a esercitare le sue funzioni fino al 2 giugno 2025.
3. L’ del regolamento (CE) n. 549/2004, a eccezione del paragrafo 2 di tale articolo, e l’ del regolamento (CE) n. 550/2004, al pari degli atti di esecuzione in base a essi adottati, continuano ad applicarsi ai fini dell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione in relazione al terzo e quarto periodo di riferimento.
4. La decisione di esecuzione (UE) 2019/709 (23) della Commissione continua ad applicarsi fino alla fine del quarto periodo di riferimento o fino all’adozione di un atto di esecuzione in conformità dell’, paragrafo 3, del presente regolamento se questa data è precedente.
5. L’ del regolamento (CE) n. 549/2004 continua ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026.
Storico versioni
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