Art. 2
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306
In vigore dal 25 set 2024
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306
All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 controlla la documentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, dell'anzidetto regolamento, svolge i controlli di identità e i controlli fisici e preleva almeno un campione rappresentativo delle partite conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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