Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698

In vigore dal 25 set 2024
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698 Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 è così modificato: 1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio I prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di cui sono originari sono elencati, unitamente alle percentuali di partite di tali prodotti da sottoporre a controlli di identità e fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi e dalle autorità competenti degli Stati membri, se del caso, in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione. Le percentuali di cui al primo comma possono essere inferiori al 100 % e possono, per lo stesso prodotto, essere diverse per i controlli effettuati rispettivamente dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo dei paesi terzi e dalle autorità competenti degli Stati membri.» ; 2) all'articolo 16, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente esegue controlli fisici e preleva almeno un campione rappresentativo conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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